Art. 4

In vigore dal 11 feb 2014
1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Polonia trasmette alla Commissione le seguenti informazioni: a) l’importo complessivo (capitale e interessi per il recupero) che deve essere recuperato presso il beneficiario; b) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e di quelle previste per conformarsi alla presente decisione; c) documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l’aiuto. 2.   La Polonia informa regolarmente la Commissione sui progressi delle misure nazionali adottate per l’esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto di cui all’, paragrafo 1. Su semplice richiesta della Commissione, trasmette immediatamente le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione, oltre a fornire dettagli sull’importo dell’aiuto e degli interessi per il recupero già recuperati presso il beneficiario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2014:883:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo