Art. 3

In vigore dal 11 feb 2014
1.   Il recupero dell’aiuto di cui all’, paragrafo 1, è immediato ed effettivo. 2.   La Polonia attua la decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.
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Art. 3 Decisione (UE) 2014/883 — Testo vigente | Portale Normativo