Art. 2
In vigore dal 11 feb 2014
1. La Polonia recupera dal beneficiario l’aiuto incompatibile di cui all’, paragrafo 1.
2. Gli importi da recuperare includono gli interessi relativi all’intero periodo, a partire dalle date di cui al secondo comma e fino alla data del loro rimborso effettivo.
Le date in cui gli importi da recuperare sono stati messi a disposizione del beneficiario sono le seguenti:
a)
28 agosto 2007 per l’importo di 50 000 PLN;
b)
4 marzo 2008 per l’importo di 200 000 PLN;
c)
11 settembre 2008 per l’importo di 500 000 PLN;
d)
28 luglio 2009 per l’importo di 1 345 000 PLN;
e)
8 dicembre 2010 per l’importo di 4 361 000 PLN;
f)
8 luglio 2011 per l’importo di 25 970 000 PLN;
g)
1o settembre 2011 per l’importo di 1 779 000 PLN;
h)
25 aprile 2012 per l’importo di 31 009 000 PLN;
i)
27 maggio 2013 per l’importo di 6 469 000 PLN;
j)
17 giugno 2013 per l’importo di 20 031 000 PLN.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (65).
4. A decorrere dalla data della notifica della presente decisione la Polonia sospende tutti i pagamenti ancora previsti a titolo degli aiuti di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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