Art. 2

In vigore dal 18 dic 2013
L’importo complessivo della partecipazione finanziaria di cui all’, paragrafi 1 e 2, è pari a 7 713 355,31 EUR. Gli importi massimi della partecipazione finanziaria dell’Unione a ogni singola domanda sono indicati rispettivamente nell’allegato I e nell’allegato II.
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