Art. 1
In vigore dal 18 dic 2013
1. In base alle domande presentate dagli Stati membri ed esaminate dalla Commissione, è approvata l’assegnazione di una partecipazione finanziaria dell’Unione per il 2013 destinata a coprire le spese sostenute da Germania, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Portogallo in relazione alle misure necessarie di cui all’articolo 23, paragrafo 2, lettere a), b) e c), della direttiva 2000/29/CE e adottate per la lotta contro gli organismi oggetto delle domande figuranti nell’allegato I.
2. In base alle domande presentate da Spagna e Portogallo ed esaminate dalla Commissione, è approvata l’assegnazione di una partecipazione finanziaria dell’Unione per il 2013 destinata a coprire le spese sostenute da tali Stati membri in relazione ad altre misure di cui all’articolo 23, paragrafo 6, e adottate per la lotta contro il Bursaphelenchus xylophilus oggetto delle domande figuranti nell’allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2013:800:oj#art-1