Art. 3
In vigore dal 18 dic 2013
La partecipazione finanziaria dell’Unione di cui agli allegati I e II è erogata alle seguenti condizioni:
a)
presentazione, da parte dello Stato membro interessato, della documentazione comprovante l’adozione delle misure in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1040/2002;
b)
presentazione alla Commissione, da parte dello Stato membro in questione, di una richiesta di pagamento a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n 1040/2002.
L’assegnazione della partecipazione finanziaria non esclude eventuali verifiche da parte della Commissione, a norma dell’articolo 23, paragrafo 8, secondo comma, articolo 23, paragrafo 10, e dell’articolo 24 della direttiva 2000/29/CE.
Non sarà assegnata alcuna partecipazione finanziaria dell’Unione se la domanda di pagamento di cui alla lettera b) sarà presentata dopo il 31 ottobre 2014. In via eccezionale, il termine ultimo per la presentazione della domanda per le misure che il Portogallo adotterà successivamente nel corso del 2014 nella zona cuscinetto con la Spagna, è il 31 ottobre 2015.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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