Art. 2
In vigore dal 18 dic 2013
L’importo complessivo della partecipazione finanziaria di cui all’, paragrafi 1 e 2, è pari a 7 713 355,31 EUR. Gli importi massimi della partecipazione finanziaria dell’Unione a ogni singola domanda sono indicati rispettivamente nell’allegato I e nell’allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2013:800:oj#art-2