Art. 5

Bolli sanitari e prescrizioni particolari in tema di certificazione per carni suine fresche, preparazioni di carni e prodotti a base di carne composti da o contenenti carni suine diverse da quelle di cui all’articolo 4

In vigore dal 13 dic 2013
Bolli sanitari e prescrizioni particolari in tema di certificazione per carni suine fresche, preparazioni di carni e prodotti a base di carne composti da o contenenti carni suine diverse da quelle di cui all’ Gli Stati membri interessati provvedono affinché le carni suine fresche, le preparazioni di carni e i prodotti a base di carne composti da o contenenti carni suine diverse da quelle di cui all’ siano provviste di un bollo sanitario speciale che non deve essere ovale e non deve poter essere confuso con: a) il marchio di identificazione per le preparazioni di carni e i prodotti a base di carne composti da o contenenti carni suine, di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004, nonché b) il bollo sanitario per le carni suine fresche di cui all’allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004.
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