Art. 6

Prescrizioni relative alle aziende e ai veicoli utilizzati per il trasporto nelle zone elencate nell’allegato

In vigore dal 13 dic 2013
Prescrizioni relative alle aziende e ai veicoli utilizzati per il trasporto nelle zone elencate nell’allegato Gli Stati membri interessati provvedono affinché: a) le disposizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino e trattini dal quarto al settimo, della direttiva 2001/89/CE siano applicate nelle aziende suinicole situate all’interno delle zone elencate nell’allegato alla presente decisione; b) i veicoli utilizzati per il trasporto di suini allevati in aziende situate nelle zone elencate nell’allegato vengano puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni operazione e il trasportatore fornisca la prova dell'avvenuta pulizia e disinfezione.
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