Art. 4
Spedizione di carni suine fresche e di alcune preparazioni di carni e prodotti a base di carne provenienti da zone elencate nell’allegato
In vigore dal 13 dic 2013
Spedizione di carni suine fresche e di alcune preparazioni di carni e prodotti a base di carne provenienti da zone elencate nell’allegato
Gli Stati membri interessati provvedono affinché le partite di carni suine fresche, le preparazioni di carni e i prodotti a base di carne composti da o contenenti carni di suini allevati in aziende situate nelle zone elencate nell’allegato siano spedite verso altri Stati membri soltanto se:
alternativamente
a)
i suini in questione sono stati allevati in aziende:
—
in cui non sia stato registrato alcun focolaio di peste suina classica nel corso dei 12 mesi precedenti e siano situate al di fuori della zona di protezione o di sorveglianza stabilita conformemente alla direttiva 2001/89/CE;
—
in cui i suini siano stati presenti per almeno 90 giorni e non sia stato introdotto nessun suino vivo nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di spedizione al macello;
—
in cui venga attuato un piano di biosicurezza approvato dall’autorità competente;
—
che siano state sottoposte a ispezioni almeno due volte nel corso di un anno da parte dell’autorità veterinaria competente, ispezioni che devono essere:
i)
conformi alle linee guida di cui al capitolo III dell’allegato della decisione 2002/106/CE della Commissione (9);
ii)
comprensive di un esame clinico conforme alle procedure di controllo e di campionamento di cui al capitolo IV, sezione A, dell’allegato della decisione 2002/106/CE;
iii)
finalizzate al controllo dell’effettiva applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino e trattini dal quarto al settimo, della direttiva 2001/89/CE; e
—
l’azienda è oggetto di un piano di sorveglianza della peste suina classica attuato dall’autorità competente conformemente alle procedure di campionamento di cui al capitolo IV, sezione F, punto 2, dell’allegato della decisione 2002/106/CE. Almeno tre mesi prima della spedizione degli animali al macello sono stati inoltre effettuati esami di laboratorio, con esito negativo,
—
l’azienda è stata oggetto di un piano di sorveglianza della peste suina classica attuato dall’autorità competente conformemente alle procedure di campionamento di cui al capitolo IV, sezione F, punto 2, dell’allegato della decisione 2002/106/CE, e di esami di laboratorio, con esito negativo, per almeno un anno prima della spedizione dei suini al macello. Inoltre, prima che fosse concessa l’autorizzazione alla spedizione dei suini al macello, è stato effettuato un esame clinico per la peste suina classica da parte di un veterinario ufficiale conformemente alle procedure di controllo e di campionamento di cui al capitolo IV, sezione D, punti 1 e 3, dell’allegato della decisione 2002/106/CE;
oppure
b)
le carni suine, le preparazioni di carni e i prodotti in questione:
—
sono stati prodotti e trasformati conformemente alle disposizioni dell’, paragrafo 1, della direttiva 2002/99/CE,
—
sono soggetti a certificazione veterinaria conformemente all’ della direttiva 2002/99/CE,
—
sono accompagnati dal certificato sanitario richiesto nel quadro degli scambi nell’Unione di cui al regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione (10), la cui parte II va completata con la seguente frase,
«Prodotto conforme alla decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione del 13 dicembre 2013 recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri.»
Storico versioni
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