Art. 3
Divieto di spedizione di partite di sperma, ovuli ed embrioni di suini provenienti dalle zone elencate nell’allegato verso altri Stati membri
In vigore dal 13 dic 2013
Divieto di spedizione di partite di sperma, ovuli ed embrioni di suini provenienti dalle zone elencate nell’allegato verso altri Stati membri
Gli Stati membri interessati provvedono affinché nessuna partita dei seguenti prodotti sia spedita dal proprio territorio verso il territorio di altri Stati membri:
a)
sperma suino, a meno che esso non provenga da verri tenuti in un centro di raccolta riconosciuto, di cui all’, lettera a) della direttiva 90/429/CEE del Consiglio (8) e situato al di fuori delle zone elencate nell’allegato della presente decisione;
b)
ovuli ed embrioni di suini, a meno che detti ovuli ed embrioni non provengano da animali tenuti in un’azienda situata al di fuori delle zone elencate nell’allegato.
Storico versioni
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