Art. 2

Divieto di spedizione di suini vivi dalle zone elencate nell’allegato verso altri Stati membri

In vigore dal 13 dic 2013
Divieto di spedizione di suini vivi dalle zone elencate nell’allegato verso altri Stati membri 1.   Lo Stato membro interessato garantisce che nessun suino vivo proveniente dalle zone elencate nell’allegato sia spedito verso altri Stati membri o verso altre zone del territorio dello stesso Stato membro non comprese fra quelle elencate nell’allegato. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione di suini vivi dalle aziende situate nelle zone elencate nell’allegato verso altre zone nel territorio dello stesso Stato membro, a condizione che la situazione complessiva relativa alla peste suina classica nelle aree di cui all’allegato sia favorevole e che: a) i suini siano spediti direttamente ad un macello ai fini di una macellazione immediata; oppure b) i suini siano stati allevati in aziende che soddisfano le condizioni di cui all’, lettera a).
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