Art. 9

Influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici

In vigore dal 29 nov 2013
Influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici 1.   I programmi annuali di sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici presentati da Belgio, Bulgaria, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Austria, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014. 2.   I programmi pluriennali di sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici presentati dalla Repubblica ceca e dalla Polonia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. 3.   Il programma pluriennale di sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici presentato dai Paesi Bassi è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017. 4.   Il contributo finanziario dell’Unione per l’anno 2014: a) è fissato al 50 % del costo unitario cui all’allegato I, punto 1, lettera f), e punto 4, lettera g), per: i) il campionamento di volatili domestici; ii) i test ELISA; iii) i test di immunodiffusione in gel di agar; iv) i test HI per H5/H7; v) le prove di isolamento del virus; vi) i saggi PCR; b) è fissato al 50 % dei costi ammissibili di ciascuno Stato membro di cui ai paragrafi da 1 a 3 per la consegna dei volatili selvatici alle autorità per le prove di laboratorio nel quadro della sorveglianza passiva, sino a un importo massimo di 5 EUR in media per volatile; c) non supera i seguenti importi: i) 50 000 EUR per il Belgio; ii) 25 000 EUR per la Bulgaria; iii) 20 000 EUR per la Repubblica ceca; iv) 50 000 EUR per la Danimarca; v) 55 000 EUR per la Germania; vi) 5 000 EUR per l’Estonia; vii) 70 000 EUR per l’Irlanda; viii) 15 000 EUR per la Grecia; ix) 65 000 EUR per la Spagna; x) 120 000 EUR per la Francia; xi) 75 000 EUR per la Croazia; xii) 905 000 EUR per l’Italia; xiii) 20 000 EUR per Cipro; xiv) 20 000 EUR per la Lettonia; xv) 10 000 EUR per la Lituania; xvi) 10 000 EUR per il Lussemburgo; xvii) 160 000 EUR per l’Ungheria; xviii) 5 000 EUR per Malta; xix) 160 000 EUR per i Paesi Bassi; xx) 25 000 EUR per l’Austria; xxi) 95 000 EUR per la Polonia; xxii) 25 000 EUR per il Portogallo; xxiii) 260 000 EUR per la Romania; xxiv) 45 000 EUR per la Slovenia; xxv) 25 000 EUR per la Slovacchia; xxvi) 40 000 EUR per la Finlandia; xxvii) 30 000 EUR per la Svezia; xxviii) 135 000 EUR per il Regno Unito.
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Influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici (Art. 9 Decisione (UE) 2013/722) — Testo vigente | Portale Normativo