Art. 10

Encefalopatie spongiformi trasmissibili

In vigore dal 29 nov 2013
Encefalopatie spongiformi trasmissibili 1.   I programmi di sorveglianza e di eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014. 2.   I programmi pluriennali di sorveglianza e di eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili presentati dalla Grecia e dal Lussemburgo sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2015. 3.   Il programma pluriennale di sorveglianza e di eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili presentato dal Regno Unito è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2018. 4.   Il contributo finanziario dell’Unione: a) è fissato al 100 % del costo unitario di cui all’allegato I, punto 4, lettera h), per: i) i test rapidi su bovini effettuati conformemente alle prescrizioni di cui all’, paragrafo 2, e all’allegato III, capitolo A, parte I, punti 2.1 e 3 del regolamento (CE) n. 999/2001; ii) i test rapidi su bovini effettuati conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato III, capitolo A, parte I, punto 2.2 del regolamento (CE) n. 999/2001, nell’ambito dei programmi di Bulgaria, Croazia e Romania o nell’ambito dei programmi di altri Stati membri di cui ai paragrafi da 1 a 3 in bovini provenienti da Stati membri non inclusi nell’allegato della decisione 2009/719/CE della Commissione (9) o da paesi terzi; iii) i test rapidi su ovini e caprini: — conformemente alle prescrizioni di cui all’, paragrafo 2, all’allegato III, capitolo A, parte II, punto 5, e all’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001, — fino al numero intero necessario a soddisfare le prescrizioni minime di cui all’allegato III, capitolo A, parte II, punti 2 e 3, iv) i test molecolari iniziali a rilevazione mirata da eseguire conformemente all’allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c), punto i) del regolamento (CE) n. 999/2001; b) è fissato al 75 % del costo unitario di cui all’allegato I, punto 4, lettera h), per i test rapidi sui bovini effettuati conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato III, capitolo A, parte I, punto 2.2 del regolamento (CE) n. 999/2001, che non rientrano nella lettera (a), punto ii); c) è fissato al 100 % delle spese ammissibili sostenute da ciascuno Stato membro di cui ai paragrafi da 1 a 3 per: i) gli esami di verifica, diversi dai test rapidi, di cui all’allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001, sino a un importo massimo di 50 EUR in media per test; ii) gli esami di genotipizzazione, sino a un importo massimo di 6 EUR in media per test; d) è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro per l’indennizzo da versare ai proprietari degli animali in caso di: — abbattimento e distruzione di bovini sino a un importo massimo di 500 EUR in media per animale; — abbattimento e distruzione di ovini e caprini sino a un importo massimo di 70 EUR in media per animale; — macellazione obbligatoria di ovini e caprini a norma dell’allegato VII, capitolo B, punto 2.2.2, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 999/2001, sino a un importo massimo di 50 EUR in media per animale, e e) non supera i seguenti importi: i) 260 000 EUR per il Belgio; ii) 310 000 EUR per la Bulgaria; iii) 250 000 EUR per la Repubblica ceca; iv) 235 000 EUR per la Danimarca; v) 2 390 000 EUR per la Germania; vi) 45 000 EUR per l’Estonia; vii) 660 000 EUR per l’Irlanda; viii) 1 355 000 EUR per la Grecia; ix) 1 525 000 EUR per la Spagna; x) 7 615 000 EUR per la Francia; xi) 2 115 000 EUR per l’Italia; xii) 355 000 EUR per la Croazia; xiii) 1 060 000 EUR per Cipro; xiv) 65 000 EUR per la Lettonia; xv) 55 000 EUR per la Lituania; xvi) 30 000 EUR per il Lussemburgo; xvii) 660 000 EUR per l’Ungheria; xviii) 15 000 EUR per Malta; xix) 435 000 EUR per i Paesi Bassi; xx) 345 000 EUR per l’Austria; xxi) 1 220 000 EUR per la Polonia; xxii) 475 000 EUR per il Portogallo; xxiii) 1 675 000 EUR per la Romania; xxiv) 115 000 EUR per la Slovenia; xxv) 170 000 EUR per la Slovacchia; xxvi) 100 000 EUR per la Finlandia; xxvii) 105 000 EUR per la Svezia; xxviii) 1 475 000 EUR per il Regno Unito.
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Encefalopatie spongiformi trasmissibili (Art. 10 Decisione (UE) 2013/722) — Testo vigente | Portale Normativo