Art. 11
Rabbia
In vigore dal 29 nov 2013
Rabbia
1. I programmi annuali di eradicazione della rabbia presentati da Bulgaria, Estonia, Italia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.
2. Il programma pluriennale di eradicazione della rabbia presentato dalla Grecia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2015.
3. I programmi pluriennali di eradicazione della rabbia presentati da Lettonia e Finlandia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.
4. Il programma pluriennale di eradicazione della rabbia presentato dalla Croazia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2018.
5. Il programma pluriennale di eradicazione della rabbia presentato dalla Slovenia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2019.
6. Il contributo finanziario dell’Unione per l’anno 2014:
a)
è fissato al 75 % del costo unitario definito all’allegato I, punto 4, lettera i), per:
i)
le prove di fluorescenza degli anticorpi (FAT);
ii)
gli esami sierologici;
b)
è fissato al 75 % delle spese ammissibili sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per:
i)
la consegna di animali selvatici alle autorità per le prove di laboratorio, sino a un importo massimo di 10 EUR in media per animale;
ii)
i test di ricerca di biomarcatori, sino a un importo massimo di 7,50 EUR in media per test;
iii)
l’isolamento e la caratterizzazione del virus della rabbia, sino a un importo massimo di 30 EUR in media per indagine;
iv)
la titolazione del virus contenuto in campione di esche vaccinali, sino a un importo massimo di 75 EUR in media per partita di esche vaccinali esaminate;
v)
l’acquisto di esche vaccinali, sino a un importo massimo di 0,60 EUR in media per esca;
vi)
la distribuzione di esche vaccinali orali, sino a un massimo di 0,35 EUR in media per dose;
c)
non supera i seguenti importi:
i)
1 790 000 EUR per la Bulgaria;
ii)
3 210 000 EUR per la Grecia;
iii)
510 000 EUR per l’Estonia;
iv)
165 000 EUR per l’Italia;
v)
1 700 000 EUR per la Croazia;
vi)
1 225 000 EUR per la Lettonia;
vii)
2 600 000 EUR per la Lituania;
viii)
1 970 000 EUR per l’Ungheria;
ix)
7 470 000 EUR per la Polonia;
x)
5 500 000 EUR per la Romania;
xi)
800 000 EUR per la Slovenia;
xii)
285 000 EUR per la Slovacchia;
xiii)
250 000 EUR per la Finlandia.
7. Fatto salvo il paragrafo 6, lettere a) e b), per le parti dei programmi estoni, lettoni, lituani, polacchi e finlandesi che saranno attuate al di fuori dei territori di tali Stati membri, il contributo finanziario dell’Unione per l’anno 2014:
a)
è concesso esclusivamente per i costi ammissibili per l’acquisto e la distribuzione di esche vaccinali orali;
b)
è fissato al 100 %; e
c)
non supera:
i)
110 000 EUR per la parte del programma estone attuata nella Federazione russa;
ii)
475 000 EUR per la parte del programma lettone attuata in Bielorussia;
iii)
1 570 000 EUR per la parte del programma lituano attuata in Bielorussia;
iv)
1 500 000 EUR per la parte del programma polacco attuata in Ucraina;
v)
660 000 EUR per la parte del programma polacco attuata in Bielorussia;
vi)
95 000 di euro per la parte del programma finlandese attuata nella Federazione russa.
8. L’importo massimo rimborsabile per le spese di cui al paragrafo 7 non deve superare in media, per l’acquisto e la distribuzione di esche vaccinali orali, 0,95 EUR per dose.
9. Fatte salve le disposizioni di cui all’, paragrafo 2, per i programmi di cui al presente articolo:
a)
la Commissione, su richiesta dello Stato membro interessato, può versare un anticipo, non superiore al 60 % dell’importo massimo stabilito, entro 3 mesi dalla data di ricevimento della domanda;
b)
le spese ammissibili di cui al paragrafo 7 sono ammissibili se versate dalle autorità del paese terzo nel cui territorio le attività sono state attuate e sono state presentate allo Stato membro interessato una relazione finale e una domanda di pagamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2013:722:oj#art-11