Art. 11

Rabbia

In vigore dal 29 nov 2013
Rabbia 1.   I programmi annuali di eradicazione della rabbia presentati da Bulgaria, Estonia, Italia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014. 2.   Il programma pluriennale di eradicazione della rabbia presentato dalla Grecia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2015. 3.   I programmi pluriennali di eradicazione della rabbia presentati da Lettonia e Finlandia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. 4.   Il programma pluriennale di eradicazione della rabbia presentato dalla Croazia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2018. 5.   Il programma pluriennale di eradicazione della rabbia presentato dalla Slovenia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2019. 6.   Il contributo finanziario dell’Unione per l’anno 2014: a) è fissato al 75 % del costo unitario definito all’allegato I, punto 4, lettera i), per: i) le prove di fluorescenza degli anticorpi (FAT); ii) gli esami sierologici; b) è fissato al 75 % delle spese ammissibili sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per: i) la consegna di animali selvatici alle autorità per le prove di laboratorio, sino a un importo massimo di 10 EUR in media per animale; ii) i test di ricerca di biomarcatori, sino a un importo massimo di 7,50 EUR in media per test; iii) l’isolamento e la caratterizzazione del virus della rabbia, sino a un importo massimo di 30 EUR in media per indagine; iv) la titolazione del virus contenuto in campione di esche vaccinali, sino a un importo massimo di 75 EUR in media per partita di esche vaccinali esaminate; v) l’acquisto di esche vaccinali, sino a un importo massimo di 0,60 EUR in media per esca; vi) la distribuzione di esche vaccinali orali, sino a un massimo di 0,35 EUR in media per dose; c) non supera i seguenti importi: i) 1 790 000 EUR per la Bulgaria; ii) 3 210 000 EUR per la Grecia; iii) 510 000 EUR per l’Estonia; iv) 165 000 EUR per l’Italia; v) 1 700 000 EUR per la Croazia; vi) 1 225 000 EUR per la Lettonia; vii) 2 600 000 EUR per la Lituania; viii) 1 970 000 EUR per l’Ungheria; ix) 7 470 000 EUR per la Polonia; x) 5 500 000 EUR per la Romania; xi) 800 000 EUR per la Slovenia; xii) 285 000 EUR per la Slovacchia; xiii) 250 000 EUR per la Finlandia. 7.   Fatto salvo il paragrafo 6, lettere a) e b), per le parti dei programmi estoni, lettoni, lituani, polacchi e finlandesi che saranno attuate al di fuori dei territori di tali Stati membri, il contributo finanziario dell’Unione per l’anno 2014: a) è concesso esclusivamente per i costi ammissibili per l’acquisto e la distribuzione di esche vaccinali orali; b) è fissato al 100 %; e c) non supera: i) 110 000 EUR per la parte del programma estone attuata nella Federazione russa; ii) 475 000 EUR per la parte del programma lettone attuata in Bielorussia; iii) 1 570 000 EUR per la parte del programma lituano attuata in Bielorussia; iv) 1 500 000 EUR per la parte del programma polacco attuata in Ucraina; v) 660 000 EUR per la parte del programma polacco attuata in Bielorussia; vi) 95 000 di euro per la parte del programma finlandese attuata nella Federazione russa. 8.   L’importo massimo rimborsabile per le spese di cui al paragrafo 7 non deve superare in media, per l’acquisto e la distribuzione di esche vaccinali orali, 0,95 EUR per dose. 9.   Fatte salve le disposizioni di cui all’, paragrafo 2, per i programmi di cui al presente articolo: a) la Commissione, su richiesta dello Stato membro interessato, può versare un anticipo, non superiore al 60 % dell’importo massimo stabilito, entro 3 mesi dalla data di ricevimento della domanda; b) le spese ammissibili di cui al paragrafo 7 sono ammissibili se versate dalle autorità del paese terzo nel cui territorio le attività sono state attuate e sono state presentate allo Stato membro interessato una relazione finale e una domanda di pagamento.
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Rabbia (Art. 11 Decisione (UE) 2013/722) — Testo vigente | Portale Normativo