Art. 13
In vigore dal 29 nov 2013
1. Il contributo finanziario dell’Unione di cui agli articoli da 2 a 11 è la proporzione specificata in tali articoli:
a)
dei costi unitari stabiliti per ciascun programma nell’allegato I;
b)
dei costi ammissibili, limitati ai costi di cui all’allegato II.
2. Sono ammissibili al cofinanziamento attraverso un contributo finanziario dell’UE unicamente le spese sostenute per l’esecuzione dei programmi annuali o pluriennali di cui agli articoli da 2 a 12, versate prima della presentazione della relazione finale da parte degli Stati membri.
Storico versioni
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