Art. 13

In vigore dal 29 nov 2013
1.   Il contributo finanziario dell’Unione di cui agli articoli da 2 a 11 è la proporzione specificata in tali articoli: a) dei costi unitari stabiliti per ciascun programma nell’allegato I; b) dei costi ammissibili, limitati ai costi di cui all’allegato II. 2.   Sono ammissibili al cofinanziamento attraverso un contributo finanziario dell’UE unicamente le spese sostenute per l’esecuzione dei programmi annuali o pluriennali di cui agli articoli da 2 a 12, versate prima della presentazione della relazione finale da parte degli Stati membri.
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Art. 13 Decisione (UE) 2013/722 — Testo vigente | Portale Normativo