Art. 15
In vigore dal 29 nov 2013
1. Il contributo finanziario dell’Unione per i programmi annuali e pluriennali di cui agli articoli da 2 a 12 è concesso a condizione che gli Stati membri:
a)
attuino le attività e le misure descritte nei programmi approvati;
b)
attuino i programmi in conformità alle disposizioni pertinenti della legislazione UE, tra cui le norme sull’immissione in commercio di medicinali veterinari e le norme sulla concorrenza e sull’aggiudicazione degli appalti pubblici;
c)
mettano in vigore entro il 1o gennaio 2014 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per dare piena ed efficace attuazione ai programmi a partire dal 1o gennaio 2014;
d)
inviino alla Commissione le relazioni tecniche e finanziarie intermedie relative ai programmi in conformità dell’articolo 27, paragrafo 7, lettera a), della decisione 2009/470/CE e dell’ della decisione 2008/940/CE della Commissione (10);
e)
trasmettano annualmente una relazione dettagliata alla Commissione sui programmi in conformità dell’articolo 27, paragrafo 7, lettera b), della decisione 2009/470/CE e dell’ della decisione 2008/940/CE;
f)
non presentino all’UE altre richieste di contributo per le misure in questione, né lo abbiano fatto in precedenza.
2. Se lo Stato membro non rispetta le norme di cui al paragrafo 1, la Commissione può ridurre il contributo finanziario UE a seconda della natura e della gravità dell’infrazione, nonché della perdita finanziaria subita dall’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2013:722:oj#art-15