Art. 29

Sicurezza dei trasporti aerei

In vigore dal 25 nov 2013
Sicurezza dei trasporti aerei Nel quadro dell’associazione, la cooperazione nel settore della sicurezza dei trasporti aerei mira a sostenere i PTOM nei loro sforzi per rispettare le norme internazionali pertinenti e può comprendere, tra l’altro: a) l’attuazione di sistemi per la sicurezza della navigazione aerea; b) la garanzia della sicurezza negli aeroporti e il miglioramento della capacità delle autorità dell’aviazione civile di gestire tutti gli aspetti della sicurezza operativa di loro competenza; e c) lo sviluppo delle infrastrutture e delle risorse umane.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2013:755:oj#art-29

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Sicurezza dei trasporti aerei (Art. 29 Decisione (UE) 2013/755) — Testo vigente | Portale Normativo