Art. 31

Cooperazione nelle attività di ricerca e sviluppo

In vigore dal 25 nov 2013
Cooperazione nelle attività di ricerca e sviluppo Nel quadro dell’associazione, la cooperazione nel campo della ricerca e dell’innovazione può riguardare la scienza e la tecnologia, incluse le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile dei PTOM e di promuovere il loro ruolo come piattaforme o centri di eccellenza regionali, nonché la loro competitività industriale. La cooperazione può riguardare in particolare: a) il dialogo, il coordinamento e la creazione di sinergie tra le politiche e iniziative dei PTOM e dell’Unione in ambito scientifico, tecnologico e innovativo; b) il potenziamento istituzionale e politico dei PTOM e azioni concertate a livello locale, nazionale o regionale, al fine di sviluppare le attività in ambito scientifico, tecnologico e innovativo e la loro applicazione; c) la cooperazione tra soggetti giuridici dei PTOM, dell’Unione, degli Stati membri e dei paesi terzi; d) la partecipazione di singoli ricercatori, organismi di ricerca e soggetti giuridici dei PTOM nell’ambito della cooperazione relativa ai programmi in materia di ricerca e innovazione nell’Unione e al programma per la competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese (COSME); e e) la formazione e la mobilità internazionale dei ricercatori dei PTOM e gli scambi.
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Cooperazione nelle attività di ricerca e sviluppo (Art. 31 Decisione (UE) 2013/755) — Testo vigente | Portale Normativo