Art. 32

Gioventù

In vigore dal 25 nov 2013
Gioventù 1.   L’Unione si adopera affinché le persone fisiche dei PTOM, secondo la definizione di cui all’, possano partecipare a iniziative dell’Unione riguardanti la gioventù, al pari dei cittadini degli Stati membri. 2.   L’obiettivo dell’associazione è di rafforzare i legami tra i giovani che vivono nei PTOM e nell’Unione, promuovendo tra l’altro la mobilità a scopo di apprendimento dei giovani dei PTOM e la comprensione reciproca tra i giovani.
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Gioventù (Art. 32 Decisione (UE) 2013/755) — Testo vigente | Portale Normativo