Art. 32
Gioventù
In vigore dal 25 nov 2013
Gioventù
1. L’Unione si adopera affinché le persone fisiche dei PTOM, secondo la definizione di cui all’, possano partecipare a iniziative dell’Unione riguardanti la gioventù, al pari dei cittadini degli Stati membri.
2. L’obiettivo dell’associazione è di rafforzare i legami tra i giovani che vivono nei PTOM e nell’Unione, promuovendo tra l’altro la mobilità a scopo di apprendimento dei giovani dei PTOM e la comprensione reciproca tra i giovani.
Storico versioni
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