Art. 27

Trasporti marittimi

In vigore dal 25 nov 2013
Trasporti marittimi 1.   Nel quadro dell’associazione, l’obiettivo della cooperazione nel campo dei trasporti marittimi è di sviluppare e promuovere servizi di trasporto marittimo efficienti e redditizi nei PTOM e può riguardare: a) la promozione del trasporto efficiente dei carichi a tariffe economicamente e commercialmente vitali; b) la promozione di una maggiore partecipazione dei PTOM ai servizi internazionali di trasporto marittimo; c) la promozione di programmi regionali; d) il sostegno alla partecipazione del settore privato locale alle attività di trasporto marittimo. e e) lo sviluppo di infrastrutture. 2.   L’Unione e i PTOM s’impegnano a promuovere la sicurezza dei servizi di trasporto marittimo, la sicurezza degli equipaggi e la prevenzione dell’inquinamento.
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