Art. 27
Trasporti marittimi
In vigore dal 25 nov 2013
Trasporti marittimi
1. Nel quadro dell’associazione, l’obiettivo della cooperazione nel campo dei trasporti marittimi è di sviluppare e promuovere servizi di trasporto marittimo efficienti e redditizi nei PTOM e può riguardare:
a)
la promozione del trasporto efficiente dei carichi a tariffe economicamente e commercialmente vitali;
b)
la promozione di una maggiore partecipazione dei PTOM ai servizi internazionali di trasporto marittimo;
c)
la promozione di programmi regionali;
d)
il sostegno alla partecipazione del settore privato locale alle attività di trasporto marittimo. e
e)
lo sviluppo di infrastrutture.
2. L’Unione e i PTOM s’impegnano a promuovere la sicurezza dei servizi di trasporto marittimo, la sicurezza degli equipaggi e la prevenzione dell’inquinamento.
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