Art. 25

Riduzione del rischio di catastrofi

In vigore dal 25 nov 2013
Riduzione del rischio di catastrofi Nel quadro dell’associazione, la cooperazione nel settore della riduzione del rischio di catastrofi può riguardare: a) lo sviluppo o il perfezionamento di meccanismi, comprese infrastrutture, per la prevenzione delle catastrofi e la preparazione alle stesse, tra cui sistemi di previsione e di allarme rapido allo scopo di alleviare le conseguenze delle catastrofi; b) lo sviluppo di conoscenze approfondite sulla vulnerabilità alle catastrofi e sulle capacità di risposta esistenti nei PTOM e nelle regioni in cui si verificano; c) il rafforzamento delle misure esistenti di prevenzione delle catastrofi e di preparazione a livello locale, nazionale e regionale; d) il miglioramento della capacità di reazione dei soggetti interessati affinché la loro azione sia più coordinata ed efficace; e) il miglioramento delle azioni di sensibilizzazione e informazione della popolazione per quanto riguarda l’esposizione ai rischi, la prevenzione, la preparazione e la reazione in caso di catastrofe, prestando la dovuta attenzione alle esigenze specifiche delle persone con disabilità; f) il rafforzamento della collaborazione tra le principali parti in causa nel settore della protezione civile; e g) la promozione della partecipazione dei PTOM agli organi a livello regionale, europeo e/o internazionale per consentire un più regolare scambio di informazioni e una più stretta collaborazione fra le parti in caso di catastrofe.
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Riduzione del rischio di catastrofi (Art. 25 Decisione (UE) 2013/755) — Testo vigente | Portale Normativo