Art. 28
Trasporti aerei
In vigore dal 25 nov 2013
Trasporti aerei
Nel quadro dell’associazione, la cooperazione in materia di trasporto aereo può riguardare:
a)
la riforma e l’ammodernamento delle industrie di trasporto aereo dei PTOM;
b)
la promozione della redditività commerciale e la competitività delle industrie di trasporto aereo dei PTOM;
c)
la promozione degli investimenti e della partecipazione del settore privato; e
d)
la promozione dello scambio di conoscenze e delle buone pratiche commerciali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2013:755:oj#art-28