Art. 28

Trasporti aerei

In vigore dal 25 nov 2013
Trasporti aerei Nel quadro dell’associazione, la cooperazione in materia di trasporto aereo può riguardare: a) la riforma e l’ammodernamento delle industrie di trasporto aereo dei PTOM; b) la promozione della redditività commerciale e la competitività delle industrie di trasporto aereo dei PTOM; c) la promozione degli investimenti e della partecipazione del settore privato; e d) la promozione dello scambio di conoscenze e delle buone pratiche commerciali.
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Trasporti aerei (Art. 28 Decisione (UE) 2013/755) — Testo vigente | Portale Normativo