Art. 2
In vigore dal 10 ott 2013
1. Nell’ambito delle misure di emergenza adottate nel 2013 per la protezione contro la peste suina africana, l’Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Polonia hanno diritto a un contributo specifico dell’Unione alle spese sostenute per l’acquisto di apparecchiature e di materiali di consumo per le attività di pulizia e disinfezione svolte in detti Stati membri dopo il 1o luglio 2013.
2. Il contributo finanziario dell’Unione è fissato al 100 % delle spese sostenute da Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia per le attività di cui al paragrafo 1 e non supera:
a)
20 000 EUR per l’Estonia;
b)
735 000 EUR per la Lettonia;
c)
738 000 EUR per la Lituania;
d)
98 000 EUR per la Polonia.
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