Art. 2

Art. 2

In vigore dal 10 ott 2013
1.   Nell’ambito delle misure di emergenza adottate nel 2013 per la protezione contro la peste suina africana, l’Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Polonia hanno diritto a un contributo specifico dell’Unione alle spese sostenute per l’acquisto di apparecchiature e di materiali di consumo per le attività di pulizia e disinfezione svolte in detti Stati membri dopo il 1o luglio 2013. 2.   Il contributo finanziario dell’Unione è fissato al 100 % delle spese sostenute da Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia per le attività di cui al paragrafo 1 e non supera: a) 20 000 EUR per l’Estonia; b) 735 000 EUR per la Lettonia; c) 738 000 EUR per la Lituania; d) 98 000 EUR per la Polonia.
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