Art. 6
In vigore dal 10 ott 2013
1. Il contributo finanziario dell’Unione di cui agli articoli da 1 a 4 è versato sulla base:
a)
di una relazione tecnica definitiva a norma dell’allegato I relativa all’esecuzione tecnica delle misure di sorveglianza di cui all’, nella quale figurano i risultati ottenuti nel periodo dal 2 luglio 2013 al 31 dicembre 2013;
b)
di una relazione finanziaria definitiva, in formato elettronico, a norma dell’allegato II, relativa alle spese sostenute nel periodo dal 2 luglio 2013 al 31 dicembre 2013;
c)
dei risultati di tutti i controlli in loco effettuati in conformità all’articolo 11, paragrafo 1, della decisione 2009/470/CE.
I documenti giustificativi delle relazioni di cui alle lettere a) e b) sono messi a disposizione della Commissione per i controlli in loco di cui alla lettera c).
2. La relazione tecnica definitiva e la relazione finanziaria definitiva di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono presentate entro il 30 aprile 2014. Se tale termine non è rispettato, il contributo finanziario specifico dell’Unione è ridotto del 25 % per ogni mese civile di ritardo, a meno che sussistano circostanze debitamente giustificate per il ritardo.
Storico versioni
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