Art. 5

In vigore dal 10 ott 2013
1.   Nell’ambito delle misure di emergenza adottate nel 2013 per la protezione contro la peste suina africana, la Lituania ha diritto a un contributo specifico dell’Unione alle spese sostenute a titolo di indennizzo degli allevatori di suini per le perdite dovute alla macellazione precoce nella zona cuscinetto di 10 km di larghezza lungo il confine con la Bielorussia. 2.   Il contributo finanziario dell’Unione è fissato al 30 % delle spese sostenute dalla Lituania, sino a un importo massimo di 600 000 EUR.
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Art. 5 Decisione (UE) 2013/498 — Testo vigente | Portale Normativo