Art. 15

Responsabilità dell’attuazione

In vigore dal 23 set 2013
Responsabilità dell’attuazione 1.   Il Consiglio adotta tutte le misure necessarie per garantire la coerenza globale nell’applicazione della presente decisione. 2.   Il segretario generale adotta tutte le misure necessarie per garantire che, nel trattamento o nella conservazione di ICUE o di qualsiasi altra informazione classificata, i funzionari e gli altri agenti dell’SGC, il personale distaccato presso l’SGC ed i contraenti dell’SGC applichino la presente decisione nei locali usati dal Consiglio e in seno all’SGC. 3.   Gli Stati membri adottano tutte le misure adeguate, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari nazionali, per garantire che, nel trattamento o nella conservazione di ICUE, la presente decisione sia rispettata: a) dal personale delle rappresentanze permanenti degli Stati membri presso l’Unione europea e dai delegati nazionali che partecipano a sessioni del Consiglio o a riunioni dei suoi organi preparatori o che prendono parte ad altre attività del Consiglio; b) dagli altri membri del personale delle amministrazioni nazionali degli Stati membri, incluso il personale distaccato presso tali amministrazioni, che prestino servizio sul territorio degli Stati membri o all’estero; c) dalle altre persone negli Stati membri debitamente autorizzate in virtù delle loro funzioni ad avere accesso ad ICUE; e d) dai contraenti degli Stati membri, nel territorio degli Stati membri o all’estero.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2013:488:oj#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo