Art. 16
Organizzazione della sicurezza nel Consiglio
In vigore dal 23 set 2013
Organizzazione della sicurezza nel Consiglio
1. Nell’ambito del suo ruolo di garante della coerenza globale nell’applicazione della presente decisione, il Consiglio approva:
a)
gli accordi di cui all’, paragrafo 2, lettera a);
b)
decisioni che autorizzano o consentono la comunicazione di ICUE provenienti o detenute dal Consiglio a Stati terzi ed organizzazioni internazionali, conformemente al principio del consenso dell’originatore;
c)
un programma annuale di visite di valutazione e raccomandato dal Comitato per la sicurezza per valutare i servizi e i locali degli Stati membri gli organi, organismi e le entità dell’Unione che applicano la presente decisione o i principi in essa contenuti e per effettuare visite di valutazione negli Stati terzi e nelle organizzazioni internazionali al fine di accertare l’efficacia delle misure attuate per la protezione delle ICUE; e
d)
le politiche di sicurezza di cui all’, paragrafo 1.
2. Il segretario generale è l’autorità di sicurezza dell’SGC. In tale veste il segretario generale:
a)
attua la politica di sicurezza del Consiglio e la sottopone a riesame periodico;
b)
coordina con le NSA degli Stati membri tutte le questioni di sicurezza relative alla protezione di informazioni classificate pertinenti per le attività del Consiglio;
c)
fornisce ai funzionari e altri agenti dell’SGC ed esperti nazionali distaccati presso l’SGC un’autorizzazione di accesso a informazioni classificate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore, conformemente all’, paragrafo 3;
d)
ordina, ove opportuno, indagini su compromissioni o perdite, accertate o sospette, di informazioni classificate detenute o originate dal Consiglio e chiede alle autorità di sicurezza competenti di partecipare a tali indagini;
e)
compie ispezioni periodiche dei dispositivi di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate nei locali dell’SGC;
f)
compie visite periodiche di valutazione dei dispositivi di sicurezza per la protezione delle ICUE negli organi, negli organismi e nelle entità dell’Unione che applicano la presente decisione o i principi in essa contenuti;
g)
compie, insieme e d’accordo con l’NSA interessata, valutazioni periodiche dei dispositivi di sicurezza per la protezione delle ICUE all’interno dei servizi e dei locali degli Stati membri;
h)
assicura il necessario coordinamento delle misure di sicurezza con le autorità competenti degli Stati membri responsabili della protezione delle informazioni classificate e, se del caso, con Stati terzi o organizzazioni internazionali, anche per quanto riguarda la natura delle minacce alla sicurezza delle ICUE e i relativi mezzi di protezione; e
i)
pattuisce le intese amministrative di cui all’, paragrafo 2, lettera b).
Il servizio di sicurezza dell’SGC è a disposizione del segretario generale per assisterlo nell’ambito di tali competenze.
3. Ai fini dell’attuazione dell’, paragrafo 3, gli Stati membri dovrebbero:
a)
designare un’NSA, elencata nell’appendice C, responsabile dei dispositivi di sicurezza per proteggere le ICUE affinché:
i)
le ICUE detenute da qualsiasi servizio, organo o agenzia nazionale, pubblico o privato, sul territorio nazionale o all’estero, siano protette conformemente alla presente decisione;
ii)
i dispositivi di sicurezza per la protezione delle ICUE siano ispezionati o valutati regolarmente;
iii)
tutte le persone impiegate in un’amministrazione nazionale o da un contraente cui può essere concesso l’accesso a informazioni classificate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore abbiano ottenuto il nulla osta di sicurezza adeguato o siano in altro modo debitamente autorizzate in virtù delle rispettive funzioni conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali;
iv)
siano istituiti programmi di sicurezza, se necessario, per minimizzare il rischio di compromissione o perdita delle ICUE;
v)
gli aspetti di sicurezza connessi con la protezione di ICUE siano coordinati con altre autorità nazionali competenti, comprese quelle menzionate nella presente decisione; e
vi)
sia data risposta alle opportune richieste di nulla osta di sicurezza provenienti in particolare dagli organi, dagli organismi e dalle entità dell’Unione, dalle operazioni stabilite ai sensi del titolo V, capo 2, TUE e dai rappresentanti speciali dell’UE (RSUE) e dalle loro squadre che applicano la presente decisione o i principi in essa contenuti;
b)
assicurare che le loro autorità competenti forniscano informazioni e consulenza ai rispettivi governi, e attraverso questi al Consiglio, circa la natura delle minacce per la sicurezza delle ICUE ed i mezzi per proteggersi da tali minacce.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2013:488:oj#art-16