Art. 17
Comitato per la sicurezza
In vigore dal 23 set 2013
Comitato per la sicurezza
1. È istituito un Comitato per la sicurezza. Esso esamina e valuta ogni questione relativa alla sicurezza nell’ambito di applicazione della presente decisione e formula, ove opportuno, raccomandazioni per il Consiglio.
2. Il Comitato per la sicurezza è composto di rappresentanti delle NSA degli Stati membri e vi partecipa un rappresentante della Commissione e del SEAE. Esso è presieduto dal segretario generale o dal suo delegato designato. Esso si riunisce secondo le istruzioni del Consiglio, o a richiesta del segretario generale o di un’NSA.
Possono essere invitati a parteciparvi rappresentanti degli organi, degli organismi e delle entità dell’Unione che applicano la presente decisione o i principi in essa contenuti quando vi si discutono questioni che li riguardano.
3. Il Comitato per la sicurezza organizza le sue attività in modo da essere in grado di formulare raccomandazioni su questioni specifiche in materia di sicurezza. Esso istituisce una sotto-sezione di esperti per gli aspetti IA ed altre sotto-sezioni ove necessario. Esso redige il mandato di tali sotto-sezioni e ne riceve le relazioni di attività corredate, ove opportuno, di raccomandazioni per il Consiglio.
Storico versioni
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