Art. 13
Scambio di informazioni classificate con Stati terzi ed organizzazioni internazionali
In vigore dal 23 set 2013
Scambio di informazioni classificate con Stati terzi ed organizzazioni internazionali
1. Qualora il Consiglio ravvisi la necessità di scambiare ICUE con uno Stato terzo o un’organizzazione internazionale, è posto in essere a tal fine un quadro appropriato.
2. Per stabilire tale quadro e definire regole reciproche sulla protezione delle informazioni classificate scambiate:
a)
l’Unione conclude accordi con Stati terzi o organizzazioni internazionali sulle procedure di sicurezza per scambiare e proteggere informazioni classificate («accordi sulla sicurezza delle informazioni»); o
b)
il segretario generale può pattuire intese amministrative a nome dell’SGC conformemente all’allegato VI, punto17, laddove la classifica delle ICUE da comunicare non supera di norma il livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED.
3. Gli accordi sulla sicurezza delle informazioni o le intese amministrative di cui al paragrafo 2 contengono disposizioni intese ad assicurare che gli Stati terzi o le organizzazioni internazionali che ricevono le ICUE conferiscano loro una protezione appropriata al loro livello di classifica e conforme a norme minime non meno rigorose di quelle previste nella presente decisione.
4. La decisione di comunicare ad uno Stato terzo o ad un’organizzazione internazionale ICUE originate dal Consiglio è presa dal Consiglio caso per caso, in funzione della natura e del contenuto di tali informazioni, della necessità di conoscere del destinatario e dell’entità dei vantaggi per l’Unione. Se l’originatore delle informazioni classificate che si desiderano comunicare non è il Consiglio, l’SGC chiede anzitutto il consenso scritto dell’originatore. Se è impossibile stabilire l’originatore, il Consiglio si assume la responsabilità dell’originatore.
5. Sono organizzate visite di valutazione per accertare l’efficacia delle misure di sicurezza poste in essere in uno Stato terzo o un’organizzazione internazionale al fine di proteggere le ICUE fornite o scambiate.
6. Le disposizioni di attuazione del presente articolo figurano nell’allegato VI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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