Art. 11

Sicurezza industriale

In vigore dal 23 set 2013
Sicurezza industriale 1.   Per «sicurezza industriale» si intende l’applicazione di misure che assicurino la protezione delle ICUE da parte di contraenti o subcontraenti in sede di negoziati precontrattuali e lungo tutto il ciclo di vita dei contratti classificati. Tali contratti non contemplano l’accesso alle informazioni classificate di livello TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET. 2.   L’SGC può affidare per contratto mansioni che comportano o implicano l’accesso a, il trattamento o la conservazione di ICUE da parte di soggetti industriali o di altra natura registrati in uno Stato membro o in uno Stato terzo che abbia concluso un accordo o un’intesa amministrativa conformemente all’, paragrafo 2, lettere a) o b). 3.   In quanto autorità contraente, l’SGC, nell’aggiudicare un contratto classificato a un soggetto industriale o di altra natura, assicura il rispetto delle norme minime sulla sicurezza industriale previste nella presente decisione e a cui fa riferimento il contratto. 4.   L’autorità di sicurezza nazionale (NSA), l’autorità di sicurezza designata (DSA) o qualsiasi altra autorità nazionale competente di ciascuno Stato membro assicura, per quanto possibile ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, che i contraenti e i subcontraenti registrati nel suo territorio adottino tutte le misure adeguate per proteggere le ICUE nei negoziati precontrattuali e nell’esecuzione di un contratto classificato. 5.   L’NSA, la DSA o qualsiasi altra autorità di sicurezza competente di ciascuno Stato membro assicura, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, che i contraenti o i subcontraenti registrati nel territorio del rispettivo Stato membro, partecipanti a contratti o subcontratti classificati che richiedono l’accesso a informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET nelle loro strutture dispongano, nell’esecuzione di tali contratti o nella fase precontrattuale, di un nulla osta di sicurezza delle imprese (FSC) del livello di classifica adeguato. 6.   Il personale del contraente o subcontraente che, per l’esecuzione di un contratto classificato, necessita dell’accesso ad informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET ottiene un nulla osta di sicurezza del personale (PSC) dalla rispettiva NSA, DSA o da altra autorità di sicurezza competente conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali e alle norme minime di cui all’allegato I. 7.   Le disposizioni di attuazione del presente articolo figurano nell’allegato V.
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Sicurezza industriale (Art. 11 Decisione (UE) 2013/488) — Testo vigente | Portale Normativo