Art. 12
Condivisione di ICUE
In vigore dal 23 set 2013
Condivisione di ICUE
1. Il Consiglio determina le condizioni in base alle quali può condividere ICUE da esso detenute con altre istituzioni, organi o organismi dell’Unione. A tal fine può essere istituito un quadro appropriato, anche mediante la conclusione di accordi interistituzionali o altre intese qualora necessario a tale scopo.
2. Ogni quadro garantisce che alle ICUE sia data una protezione adeguata al loro livello di classifica e conforme ai principi fondamentali e alle norme minime equivalenti a quelli stabiliti dalla presente decisione.
Storico versioni
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