Art. 16

Cooperazione con gli altri paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione

In vigore dal 22 lug 2013
La Serbia avvia la cooperazione regionale con gli altri Stati coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione in alcuni o in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo, segnatamente in quelli di interesse comune. Tale cooperazione dovrebbe essere conforme ai principi e agli obiettivi del presente accordo.
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