Art. 20

Concessioni della Comunità riguardanti i prodotti industriali

In vigore dal 22 lug 2013
1.   I dazi doganali sulle importazioni nella Comunità e gli oneri di effetto equivalente sono aboliti all’entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della Serbia. 2.   Le restrizioni quantitative alle importazioni nella Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite all’entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della Serbia.
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