Art. 21

Concessioni della Serbia riguardanti i prodotti industriali

In vigore dal 22 lug 2013
1.   I dazi doganali sulle importazioni in Serbia di merci originarie della Comunità diverse da quelle elencate nell’allegato I sono aboliti all’entrata in vigore del presente accordo. 2.   Gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni in Serbia sono aboliti all’entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della Comunità. 3.   I dazi doganali sulle importazioni in Serbia di merci originarie della Comunità elencate nell’allegato I sono progressivamente ridotti e aboliti secondo il calendario indicato in detto allegato. 4.   Le restrizioni quantitative alle importazioni in Serbia di merci originarie della Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.
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