Art. 11

In vigore dal 22 lug 2013
1.   Il dialogo politico avviene nell’ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, cui spetta la responsabilità generale di tutte le questioni che le parti ritengano utile sottoporgli. 2.   Su richiesta delle parti, inoltre, il dialogo politico può svolgersi: a) all’occorrenza, tramite incontri a livello di alti funzionari che rappresentino la Serbia, da una parte, e la presidenza del Consiglio dell’Unione europea, il segretario generale/Alto rappresentante della Politica estera e di sicurezza comune e la Commissione europea, dall’altra; b) utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le parti, ivi compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e in sede di Nazioni Unite, OSCE, Consiglio d’Europa e altri consessi internazionali; c) con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire utilmente a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo, compresi quelli individuati nell’agenda di Salonicco, adottata nelle conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco il 19 e 20 giugno 2003.
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