Art. 3

Prodotti d’origine animale introdotti in Croazia ma non immessi in libera pratica prima del 1o luglio 2013

In vigore dal 14 giu 2013
Prodotti d’origine animale introdotti in Croazia ma non immessi in libera pratica prima del 1o luglio 2013 I prodotti di cui all’, introdotti in Croazia prima del 1o luglio 2013 ma non immessi in libera pratica prima di tale data, possono essere immessi in libera pratica in Croazia e possono essere immessi sul mercato sul territorio della Croazia unicamente sino al 30 giugno 2014, purché siano conformi a quanto prescritto dall’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2013:291:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Prodotti d’origine animale introdotti in Croazia ma non immessi in libera pratica prima del 1o luglio 2013 (Art. 3 Decisione (UE) 2013/291) — Testo vigente | Portale Normativo