Art. 5
Esportazione verso paesi terzi
In vigore dal 14 giu 2013
Esportazione verso paesi terzi
Per un periodo transitorio sino al 1o luglio 2014 i prodotti di cui all’ possono continuare a essere esportati dalla Croazia verso paesi terzi alle seguenti condizioni:
a)
l’esportazione deve avvenire nel rispetto dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 178/2002;
b)
ogni partita deve uscire direttamente dal territorio della Croazia sotto la supervisione delle autorità competenti senza attraversare il territorio di altri Stati membri;
c)
ogni partita deve essere trasportata in un mezzo di trasporto sigillato dalla competente autorità e i sigilli vanno controllati al punto d’uscita dalla Croazia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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