Art. 4
Divieto della spedizione di prodotti di origine animale dalla Croazia ad altri Stati membri
In vigore dal 14 giu 2013
Divieto della spedizione di prodotti di origine animale dalla Croazia ad altri Stati membri
1. I prodotti di cui all’ non possono essere spediti dalla Croazia ad altri Stati membri.
2. Gli Stati membri, ai sensi della direttiva 89/662/CEE del Consiglio e segnatamente dell’, garantiscono che i prodotti di cui al paragrafo 1 non siano oggetto di scambi tra gli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2013:291:oj#art-4