Art. 3
Prodotti d’origine animale introdotti in Croazia ma non immessi in libera pratica prima del 1o luglio 2013
In vigore dal 14 giu 2013
Prodotti d’origine animale introdotti in Croazia ma non immessi in libera pratica prima del 1o luglio 2013
I prodotti di cui all’, introdotti in Croazia prima del 1o luglio 2013 ma non immessi in libera pratica prima di tale data, possono essere immessi in libera pratica in Croazia e possono essere immessi sul mercato sul territorio della Croazia unicamente sino al 30 giugno 2014, purché siano conformi a quanto prescritto dall’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2013:291:oj#art-3