Art. 16
Contributo dal bilancio dell’Unione
In vigore dal 22 apr 2013
Contributo dal bilancio dell’Unione
1. L’AESD riceve un contributo annuale dal bilancio generale dell’Unione. Tale contributo può coprire in particolare i costi relativi al supporto delle attività di formazione dell’AESD e agli esperti nazionali distaccati dagli Stati membri presso l’AESD.
2. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese dell’AESD nei primi dodici mesi dopo la conclusione dell’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 è pari a 535 000 EUR. Gli importi di riferimento finanziario destinati a coprire le spese dell’AESD per i periodi successivi sono decisi dal Consiglio.
3. A seguito della decisione del Consiglio di cui al paragrafo 2, un accordo di finanziamento con la Commissione è negoziato dal capo dell’AESD e approvato dal comitato.
Storico versioni
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