Art. 16

Contributo dal bilancio dell’Unione

In vigore dal 22 apr 2013
Contributo dal bilancio dell’Unione 1.   L’AESD riceve un contributo annuale dal bilancio generale dell’Unione. Tale contributo può coprire in particolare i costi relativi al supporto delle attività di formazione dell’AESD e agli esperti nazionali distaccati dagli Stati membri presso l’AESD. 2.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese dell’AESD nei primi dodici mesi dopo la conclusione dell’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 è pari a 535 000 EUR. Gli importi di riferimento finanziario destinati a coprire le spese dell’AESD per i periodi successivi sono decisi dal Consiglio. 3.   A seguito della decisione del Consiglio di cui al paragrafo 2, un accordo di finanziamento con la Commissione è negoziato dal capo dell’AESD e approvato dal comitato.
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Contributo dal bilancio dell’Unione (Art. 16 Decisione (UE) 2013/189) — Testo vigente | Portale Normativo