Art. 18
Partecipazione alle attività di formazione dell’AESD
In vigore dal 22 apr 2013
Partecipazione alle attività di formazione dell’AESD
1. Tutte le attività di formazione dell’AESD sono aperte alla partecipazione dei cittadini di tutti gli Stati membri e degli Stati in via di adesione. Gli istituti che le organizzano e le svolgono assicurano che tale principio si applichi senza eccezioni.
Le attività di formazione dell’AESD sono anche aperte, in linea di massima, alla partecipazione dei cittadini di paesi che sono candidati all’adesione all’Unione e, nel caso, di altri paesi terzi.
2. Alle attività di formazione partecipano il personale civile e militare che si occupa degli aspetti strategici nel settore della PSDC e gli esperti da inviare nelle missioni e operazioni PSDC.
Possono essere invitati a partecipare alle attività di formazione dell’AESD rappresentanti, tra l’altro, di organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative, istituti accademici, dei media e dell’imprenditoria.
3. I partecipanti che hanno completato un corso dell’AESD ricevono un certificato firmato dall’Alto rappresentante. Le modalità di rilascio del certificato sono riesaminate periodicamente dal comitato. Il certificato è riconosciuto dagli Stati membri e dalle istituzioni dell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2013:189(1):oj#art-18