Art. 16 · Contributo dal bilancio dell’Unione

Art. 16

Contributo dal bilancio dell’Unione

In vigore dal 22 apr 2013
Contributo dal bilancio dell’Unione 1.   L’AESD riceve un contributo annuale dal bilancio generale dell’Unione. Tale contributo può coprire in particolare i costi relativi al supporto delle attività di formazione dell’AESD e agli esperti nazionali distaccati dagli Stati membri presso l’AESD. 2.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese dell’AESD nei primi dodici mesi dopo la conclusione dell’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 è pari a 535 000 EUR. Gli importi di riferimento finanziario destinati a coprire le spese dell’AESD per i periodi successivi sono decisi dal Consiglio. 3.   A seguito della decisione del Consiglio di cui al paragrafo 2, un accordo di finanziamento con la Commissione è negoziato dal capo dell’AESD e approvato dal comitato.
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