Art. 15

Contributi volontari

In vigore dal 22 apr 2013
Contributi volontari 1.   Per finanziare attività specifiche, l’AESD può ricevere contributi volontari dagli Stati membri e dagli istituti o altri donatori. Tali contributi sono gestiti dall’AESD come entrate con destinazione specifica. 2.   Un accordo tecnico relativo ai contributi di cui al paragrafo 1 è negoziato dal capo dell’AESD e approvato dal comitato.
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Contributi volontari (Art. 15 Decisione (UE) 2013/189) — Testo vigente | Portale Normativo