Art. 15
Contributi volontari
In vigore dal 22 apr 2013
Contributi volontari
1. Per finanziare attività specifiche, l’AESD può ricevere contributi volontari dagli Stati membri e dagli istituti o altri donatori. Tali contributi sono gestiti dall’AESD come entrate con destinazione specifica.
2. Un accordo tecnico relativo ai contributi di cui al paragrafo 1 è negoziato dal capo dell’AESD e approvato dal comitato.
Storico versioni
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