Art. 13
Contributi in natura alle attività di formazione dell’AESD
In vigore dal 22 apr 2013
Contributi in natura alle attività di formazione dell’AESD
1. Ogni Stato membro, istituzione dell’Unione, agenzia dell’Unione e istituto e il SEAE si fanno carico di tutte le spese relative alla propria partecipazione all’AESD, tra cui retribuzioni, indennità, spese di viaggio e di soggiorno e costi relativi al supporto organizzativo e amministrativo delle attività di formazione dell’AESD.
2. Ogni partecipante sostiene tutte le spese relative alla propria partecipazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2013:189(1):oj#art-13