Art. 1

Definizioni

In vigore dal 6 dic 2012
Definizioni 1.   Ai fini della presente decisione, s’intende per a)   «accordo»: l’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Albania, dall’altra; b)   «regolamento»: il regolamento (CE) n. 883/2004 quale si applica negli Stati membri dell’Unione europea; c)   «regolamento di applicazione»: il regolamento (CE) n. 987/2009; d)   «Stato membro»: uno Stato membro dell’Unione europea; e)   «lavoratore»: i) ai fini della legislazione di uno Stato membro, una persona che esercita un’attività lavorativa subordinata ai sensi dell’, lettera a), del regolamento; ii) ai fini della legislazione dell’Albania, una persona che esercita un’attività lavorativa subordinata ai sensi di tale legislazione; f)   «familiare»: i) ai fini della legislazione di uno Stato membro, un familiare ai sensi dell’, lettera i), del regolamento; ii) ai fini della legislazione dell’Albania, un familiare ai sensi tale legislazione; g)   «legislazione»: i) per quanto riguarda gli Stati membri, la legislazione ai sensi dell’, lettera l), del regolamento applicabile alle prestazioni oggetto della presente decisione; ii) per quanto riguarda l’Albania, la legislazione applicabile in Albania relativa alle prestazioni oggetto della presente decisione; h)   «prestazioni»: — pensioni di vecchiaia, — pensioni ai superstiti, — pensioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali, — pensioni d’invalidità per infortuni sul lavoro e malattie professionali, — assegni familiari; i)   «prestazioni esportabili»: i) per quanto riguarda gli Stati membri: — pensioni di vecchiaia, — pensioni ai superstiti, — pensioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali, — pensioni d’invalidità per infortuni sul lavoro e malattie professionali, ai sensi del regolamento, a eccezione delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all’allegato X del regolamento; ii) per quanto riguarda l’Albania, le corrispondenti prestazioni previste dalla legislazione dell’Albania, a eccezione delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all’allegato I della presente decisione; 2.   Gli altri termini impiegati nella presente decisione hanno il significato a essi attribuito: a) per quanto riguarda gli Stati membri, nel regolamento e nel regolamento di applicazione; b) per quanto riguarda l’Albania, nella legislazione pertinente applicabile in Albania.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2012:773:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Definizioni (Art. 1 Decisione (UE) 2012/773) — Testo vigente | Portale Normativo