Art. 1
Definizioni
In vigore dal 6 dic 2012
Definizioni
1. Ai fini della presente decisione, s’intende per
a) «accordo»: l’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Albania, dall’altra;
b) «regolamento»: il regolamento (CE) n. 883/2004 quale si applica negli Stati membri dell’Unione europea;
c) «regolamento di applicazione»: il regolamento (CE) n. 987/2009;
d) «Stato membro»: uno Stato membro dell’Unione europea;
e) «lavoratore»:
i)
ai fini della legislazione di uno Stato membro, una persona che esercita un’attività lavorativa subordinata ai sensi dell’, lettera a), del regolamento;
ii)
ai fini della legislazione dell’Albania, una persona che esercita un’attività lavorativa subordinata ai sensi di tale legislazione;
f) «familiare»:
i)
ai fini della legislazione di uno Stato membro, un familiare ai sensi dell’, lettera i), del regolamento;
ii)
ai fini della legislazione dell’Albania, un familiare ai sensi tale legislazione;
g) «legislazione»:
i)
per quanto riguarda gli Stati membri, la legislazione ai sensi dell’, lettera l), del regolamento applicabile alle prestazioni oggetto della presente decisione;
ii)
per quanto riguarda l’Albania, la legislazione applicabile in Albania relativa alle prestazioni oggetto della presente decisione;
h) «prestazioni»:
—
pensioni di vecchiaia,
—
pensioni ai superstiti,
—
pensioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali,
—
pensioni d’invalidità per infortuni sul lavoro e malattie professionali,
—
assegni familiari;
i) «prestazioni esportabili»:
i)
per quanto riguarda gli Stati membri:
—
pensioni di vecchiaia,
—
pensioni ai superstiti,
—
pensioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali,
—
pensioni d’invalidità per infortuni sul lavoro e malattie professionali,
ai sensi del regolamento, a eccezione delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all’allegato X del regolamento;
ii)
per quanto riguarda l’Albania, le corrispondenti prestazioni previste dalla legislazione dell’Albania, a eccezione delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all’allegato I della presente decisione;
2. Gli altri termini impiegati nella presente decisione hanno il significato a essi attribuito:
a)
per quanto riguarda gli Stati membri, nel regolamento e nel regolamento di applicazione;
b)
per quanto riguarda l’Albania, nella legislazione pertinente applicabile in Albania.
Storico versioni
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