Art. 2

Persone interessate

In vigore dal 6 dic 2012
Persone interessate La presente decisione si applica ai: a) lavoratori cittadini albanesi che lavorano o hanno lavorato legalmente nel territorio di uno Stato membro e sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e ai loro superstiti; b) familiari dei lavoratori di cui alla lettera a), purché tali familiari risiedano o abbiano risieduto legalmente con il lavoratore in questione mentre questi esercita la sua attività lavorativa in uno Stato membro; c) lavoratori cittadini di uno Stato membro, che lavorano o hanno lavorato legalmente nel territorio dell’Albania e che sono o sono stati soggetti alla legislazione dell’Albania, nonché ai loro superstiti; e d) familiari dei lavoratori di cui alla lettera c), purché tali familiari risiedano o abbiano risieduto legalmente con il lavoratore in questione mentre questi esercita la sua attività lavorativa in Albania.
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