Art. 3

Parità di trattamento

In vigore dal 6 dic 2012
Parità di trattamento 1.   I lavoratori cittadini albanesi legalmente occupati in uno Stato membro e i familiari legalmente residenti con loro beneficiano, per quanto riguarda le prestazioni ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera h), di un trattamento esente da qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri in cui tali lavoratori sono occupati. 2.   I lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati in Albania e i familiari legalmente residenti con loro beneficiano, per quanto riguarda le prestazioni ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera h), di un trattamento esente da qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini albanesi.
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Parità di trattamento (Art. 3 Decisione (UE) 2012/773) — Testo vigente | Portale Normativo